TEATRO DI S.A. REALE IL KHEDIVE D'EGITTO to Contratto del Signor Bottesini Giovanni (Londra, 6 May 1871)
TEATRO DI S.A. REALE IL KHEDIVE D'EGITTO
N. 1 Saison 1871-72. Òpera. Contratto del Signor Bottesini Giovanni.
Fra i sottoscritti: il Sopraintendente dei Teatri de S.A.R. il Khedive d'Egitto, dimorante al Teatro dell'Opera in Cairo da una parte e il signor Giovanni Bottesini dimorante idem dall'altra parte, è stato stabilito e convenuto quanto segue:
1º Il signor Giov. Bottesini s¡impegna di prestare l'opera sua nei teatri del Khedive d'Egitto nella qualità di Maestro Direttore d'Orchestra e Maestro Concertatore senza accompagnare.
2º Il Sopraintendente, agendo in detta sua qualità, s'impegna a pagare al signor Giovanni Bottesini per la prestazione dell'opera sua, la somma di Franchi effettivi quattromila (4.000) mensili pagabili di quindici in quindici gironi, secondo l'uso teatrale, asumono tutti gli obblighi contenuti nell'Articolo addizionale.
Articolo addizionale: Il Maestro Giovanni Bottesini si obbliga a diriggere in Orchestra tutte le Opere, fare tutte le prove a Piano Fortem senza però accompagnare, dirigere i Concerti a Corte di S.A. Il Khèdive, far fare a sue spese i tagli (coupures) a tutte le parti di Canto, di Coro, di Orchestra, di banda, correggere la Musica comperata in Europa nel caso fosse sbagliata, comporre sulla grande Partitura dell'Opera o ridurre le parti della Banda, dell'Organo e d'altro Instrumento, se mancasse, per Orchestra, istrumentare dei pezzi vocali (non però intero Atto d'Opera) ogni qualvolta mancasse nei Teatri del Cairo la copia della partitura originale. La carta per queste nuove Pariture, o per cavare tutte le parti sì di Canto che di Orchestra dovrà essere fornita dall'Amministrazione, e ben inteso a spese della medesima,
Cairo, G. Bottesini
3º Qualora il signor Giov. Bottesini mancasse al presente contratto, salvi i casi di forza maggiore, regolarmente comprovati, sarà passibile di multa uguale alla totalità della sua paga, rimbolsabile per tutte le vie di diritto, in qualsiasi luogo dove si trovasse.
4º La presente scrittura viene conchiusa per la durata di mesi cinque e comincierà ad avere la sua decorrenza dal giorno 1º Novembre 1871 e terminerà col 31 Marzo 1872.
5º Il Sopraintendente si riserva il diritto di prolungare la durata della stagione per uno o due msi, alla stessa paga mensuale stabilita nel presente contratto, dandone, nel caso di prolungamento, avviso all'artista un mese prima del termine del contratto stesso.
6º Qualunque indisposizione dell'artista devrà essere constatata dal medico del Teatro, e se questa oltrepassasse gli otto giorni consecutivi, la paga verrà sospesa coll'ottavo giorno, e non comincierà a correre che dal giorno in cui l'artista riprenderà il servizio. Nel caso che la malattia dell'artista oltrepassasse la durata di 40 giorni, il Sopraintendente avrà il diritto di sciogliere il prsente contratto senza indennizzo alcuno.
7º L'artista scritturato riceverà in Londra prima della sua partenza per il Cairo, a titolo d'anticipazione, una mesata di paga, la quale mesata d'anticipazine gli verrà ritenuta per porzioni eguali durante la durata della presente scrittura.
8º L'artista avrà diritto alle spese di viaggio da Londra al Cairo in prima classe per due persone. Vuole anche da Londra a Southmpton a di là ad Alessandria d'Egitto.
9º L'artista si obbliga di trovarsi al Cairo non più tardi del giorno 18 del prossimo vneturo ottobre per assistere alle prove che gli verranno ordinate, ed in caso di mancanza sarà passibile si una multa corrispondente ad un mese di paga, a meno che possi provare legalmente con certificato vidimato dalle competenti autorità che per un caso di forza maggiore non ha potuto partire all'epoca fissta.
La paga comincierà a decorrere dal giorno 1º Novembre prossimo venturo.
10º L'artista si obbliga, occorrendo, di prestare l'opera sua in tutti gli oratori, cantate, concerti, balli, divertimenti danzati, opere complete, centoni di opere, tanto al teatro italiano quanto al teatro francese, come verrà ordinato dal Sopraintendente o da chi per esso; come pure si obbliga ad intervenire a tutte le prove che gli venissero ordinate.
11º Qualora il signor Giov. Bottesini dovesse agire in teatri fuori della città di Cairo avrà le spese di viaggio pagate.
12º L'artista dovrà prestare l'opera sua sui Teatri del Cairo, o su tutt'altro Teatro come piacerà all'Amministrazine di stabilire, ed in qualsiasi luogo dell'Eggito, nel giorno ed ora che gli saranno indicati, in tutte le rappresentazioni che la medesima vorrà fare esseguire e qualunque sia il numero delle rappresentazioni che l'Amministrazione giudicherà conveniente di dare, anche quando l'opera si eseguisse tutti i giorni. L'artista sarà tenuto di prestarsi nella sua specialità alla Corte, ogni qualvolta ne sarà richiesto, e non potrà pretendere ad alcuna rimunerazione. Inoltre dovrà generalmente prestarsi in tutto quanto sarà giudicato utile per il miglior andamento degli Spettacoli, sempre però in qualità di Maestro Direttore.
14º A norma dei termini della presente Scrittura ogni Artista si obbliga:
a) A recarsi con esattezza alla recite ed alle prove generali o parziali che saranno indicate dall'Amministrazione nelle ore che dessa giundicherà convenienti, di giorno, di notte, anche dopo la rappresentazione, sotto pena di una multa che potrà essere portata al decio del suo stipendio mensile, multa che sarà ritenuta sul detto stipendio.
b) Ad essere sempre pronto a provare tutte le parti che verranno distribuite, a partire del giorno in cui gli sarà rimessa la parte, sino a quello dell'andata in iscena dello spettacolo.
c) Ad essere sempre pronto ad eseguire le parti che avesse già eseguito a datare da un periodo di sei mesi addietro.
d) A confermarsi agli usi ed ai regolamenti stabiliti dall'Amministrazione per il regolare servizio generale dei Teatri.
15º Nessun Artista potrà dimorare fuori della Cità nè ad una distanza maggiore di due chilomentri dal Teatro.
16º Ogni Artista dovrà lasciare al suo domicilio, se si assentasse, l'indicazione del luogo ove potrebbesi facilmente rinvenire; in igni modo dovrà trovarsi a disposizione dell'Amministrazione un'ora avanti il principio dello Spettacolo, per rappresentazione non dovrà lasciare la Città senza averne avuta preventiva autorizzazione.
17º Gli stipendi saranno sospesi nei casi di forza meggiore come di epidemia, guerra guerreggiata, incendio del Teatro, ecc.
18º Nessuna indisposizione o malattia non dispenserà l'Artista dal servizio, insino a che non l'abbia giustificata con un certificato dai medici dell'Aministrazione. Tale certificato dovrà esprimere l'impossibilità assoluta di rendersi al dovere, senza di che l'Artista sarà considerato come ricusante di prestarsi al servizio, e quindi sottoposto alle clausole penali fissate dai regolamenti. L'Amministrazione potrà esigere che il Certificato medico sia rinnovato ogni cinque giorni. - In caso di leggiera indisposizione, l'Artista dovrà rimanere in casa, sino a che essa durerà. - Se per causa di malattia o d'alterazione qualunque, fidica o vocale, un'Artista si trivasse nella necessità d'interrompere il suo servizio per più di dieci gironi, l'Amministrazione potrà, se lo giudica necessariom ritenere sciolta la scrittura dell'Artista.
19º Nel caso in cui, sia per malattia, sia per disgrazia, sia per una causa qualunque, le facoltà fisiche o vocali di un Artista soffrissero un'alterazione tale da non permettergli di sostenere convenientemente l'impiego pel quale venne scritturato, la di lui Scrittura potrà essere sciolta dall'Amministrazione. Detta alterazione sarà constatata da tre periti , scelti uno dall'Amministrazione, il secondo dall'Artista, ed il terzo dai due medici già designato. - Essi pronuncieranno a maggiorità di voti, e senza appello.
20º Nessun Artista potrà far uso dei suoi talenti nè in altri Teatri nè in Accademie, nè in reunioni pubbliche o particolari, senza averne avuta previamente l'autorizzazione in iscritto dal Direttore, sotto pena di una multa equivlanete a qunidici giorni del suo stipendio mensile.
21º Nel caso di contestazione tra l'Amministrazione e l'Artista, dinanzi la Giurisdizione competente, ai termini delle Leggi e dei viegenti Regolamenti, il servizio non dovrà soffrire interruzione per cui l'Artista dovrà soddisfare alle richieste dell'Amminstrazione durante il tempo della contestazione sotto la penalità stabilite dai Regolamenti stessi pel rifiuto di servizio.
22º Allorchè un'Artista avrà avuto più di tre multe in un mese, l'Amministrazione potrà sciogliere la scritttura, senza indennità.
23º L'Artista nel firmare il presente contratto, dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutti gli articoli di esso, sottomenttendosene all'essatta esecuzione, come pure dichiara sottomettersi a tutti regolamenti in uso nei teatri pei quali venisse destinato ritenute che queste sue dichiarazioni fanno essenzialmente parte integrante del contratto stesso.
24º Per l'esecuzione della presente scrittura, l'ARtista elegge il suo domicilio come soprà è detto in ... ove gli atti giudiziari gli saranno validamente significati, nonostante qualunque sambiamento di domicilio reale. Fatto in triplice originale in ... e firmato dalle parti contraenti, questo giorno 6 Maggio 1871, Londra.
L'Artista Giovanni Bottesini, 20 Bloomsbury St, Bedford Square, London.
Il Sopraintendente,
Published in: Inzaghi: Giovanni Bottesini p132, carteggio 78